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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
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  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
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  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-1999

Art. 11

Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (si evidenziano in corsivo, le parole che integrano il testo):
"1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato".
- Il testo dell'art. 5, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente (si evidenziano in corsivo le parti che vengono sostituite dal presente decreto):
"1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali".
"3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni".
"5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Comitati di esperti per la politica della ricerca). - 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo prosiede, nonché da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3".