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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1999, n. 364

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-1999
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Testo in vigore dal:  5-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per quanto concerne il D.P.R. n. 1627/1965 cedasi nelle note alle pmesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948.
- Il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline nel demanio marittimo e nel mare territoriale), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1966.
- L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:
"Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuzione del presente statuto".
Nota all'art. 1:
- L'art. 2 del citato D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, è il seguente:
"Art. 2. - I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso".