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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1999, n. 363

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di partecipazione della regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-1999
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Testo in vigore dal:  5-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto, in particolare, l'articolo 52 del predetto statuto speciale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Dini, Ministro degli affari esteri

Fassino, Ministro del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948.
- L'art. 53 dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna è il seguente:
"Art. 52. - La regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
La regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse".
- L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:
"Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuzione del presente statuto".
Nota all'art. 1:
- L'art. 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è citato nelle note alle premesse.