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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 327

Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-09-1999
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Testo in vigore dal:  21-9-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega conferita per la revisione della tassazione degli immobili debba disporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, l'istituzione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
Visto l'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 133 del 1999, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), della stessa legge n. 133 del 1999, nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:
a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
b) L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.
2. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.




Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo line di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
"9. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera e), della citata legge 13 maggio 1999, n. 133:
"Art. 18 (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)-d) (omissis);
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura".
- La legge 9 dicembre 1988, n. 431, recante: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, già citata nelle premesse:
"Art. 2. - 1-2. ( Omissis).
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contrattitipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata".
"Art. 4. - 1. ( Omissis).
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2".