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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 299

Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1999
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Testo in vigore dal:  29-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;
f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
g) "Società del gruppo": le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR;
h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;
i) "Qualificati operatori finanziari": le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;
n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 71 (Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate ''Fondi pensioné', secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati ''strumenti finanziarì', di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate ''società del gruppò', ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;
e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'art. 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, supplemento ordinario. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2120 del codice civile, è il seguente:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". - Per il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Per il titolo della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere a) , b) , e c) e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo del decreto legislativo si veda in nota alle premesse), è il seguente:
"Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). - 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari".
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". - Il testo degli articoli 3, commi 1, 2 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (per il titolo del decreto legislativo si veda in note alle premesse), è il seguente:
"Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
cbis ) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni".
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 37 del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in nota alle premesse), è il seguente:
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'ltalia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c), numero 5)". - Il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in note alle premesse), è il seguente:
"Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico della Finanza (per il titolo vedasi nota alle premesse), è il seguente:
"2 Per ''strumenti finanziarì' si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti ''futures'' su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici; anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere".