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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999
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Testo in vigore dal:  24-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, recante norme generale per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321, recante norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Vista la legge 10 aprile 1981, n.157, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;
Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n.152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, concernente l'attuazione di direttive relative ai carrelli semoventi per movimentazione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, concernente attuazione della direttiva 92/58/CEE in ordine alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente attuazione di direttive riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.268, concernente attuazione di direttive relative alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione di direttive relative alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da:
a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici;
c) definire i criteri relativi all'organizzazione dei sistema di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
f) assicurare la formazione e l'informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1955, n. 158.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1956, n. 78.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante: "Norme generali per l'igiene del lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1956, n. 105.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante: "Norme per la prevenzione e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, del 5 maggio 1956, n.109.
- Il testo della legge 10 aprile 1981, n. 157, recante: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'organizzazione internazionale del lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1981, n. 116.
- Il testo della legge 10 aprile 1981, n. 159, recante: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a sessione della Conferenza internazionale del lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, del 29 aprile 1981, n. 116.
- Il testo della legge 19 novembre 1984, n. 862, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152, adottate nel corso della 63a, della 64a e della 65a sessione della Conferenza generale", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1984, n. 349.
- Il testo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n.
240.
- Il testo del decreto legislativo 15 agosto 1991, n 277, recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE. n. 83/ 477/CEE, n. 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1991, n. 200.
- Il testo del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, recante: "Attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1991, n. 221.
- Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante: "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai dispositivi di protezione individuale" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1992, n. 289.
- Il testo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/ 655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 200.
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante: "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dei 13 giugno 1995, n. 136.
- Il testo del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 recante: "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996, n. 104.
- Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dei 23 settembre 1996, n. 223.
- Il testo del decreto legislativo D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante: "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n. 209.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268 recante: "Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997, n. 186.
- Il testo del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE" è, pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201.
Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si veda nelle note alle premesse.