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DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n. 176

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999
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Testo in vigore dal:  2-7-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;
Visti i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, e 19 novembre 1998, n. 422, con i quali, tra l'altro, sono state apportate disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997;
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali.
a) all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle perdite su crediti,";
b) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) prima della lettera a) è inserita la seguente: "0 a) concorrono
anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;";
2) nella lettera a) sono soppresse le parole: "dai componenti
positivi e negativi relativi alle voci A)5) e B)14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall'articolo 31, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999"; e le parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite dalle seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000";
b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999".
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data.
4. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta è rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1999 CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 252L alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1998, n. 107.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1988, n. 422, recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 287.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13 e 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato, città ed autonomie locali.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, commi 1 e 2, 11, comma 1, lettera a), 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b ). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'art. 2425 del Codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14, con esclusione delle perdite su crediti, della lettera B) del medesimo comma.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del Codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del Codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14, con esclusione delle perdite su crediti, della lettera B) del medesimo comma".
"Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile:
''0a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;'';
a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.
Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda; nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".
"Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario 1999, il fondo ordinario spettante alle province e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente, di un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60 e per le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti fondi sono, per l'anno 1999, inizialmente ridotte in base ad una stima del gettito annuo. La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, è effettuata dal Ministero delle finanze, per singola provincia e per singolo comune, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998. Sulla base dei dati finali comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri entro il 30 settembre 1999, sono determinate le riduzioni definitive delle dotazioni dei predetti fondi e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio; il Ministero dell'interno provvede, con la seconda e terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia e ad ogni comune a decorrere dal 1999. Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, reca: "Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.