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DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999, n. 161

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-1999
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Testo in vigore dal:  25-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente: "Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
- Il testo del primo e secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", è il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".