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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1999, n. 81

Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999
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Testo in vigore dal:  1-4-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, e 28 dicembre 1998, n. 490, con i quali, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
b) all'articolo 12, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
2) nel secondo periodo, le parole da: "In sede di prima applicazione" fino a: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni";
3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.";
c) all'articolo 17, comma 2, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"hter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.";
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante: "Disposizioni integrative e corretive dei decreti legislativi emanti a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a) , c) , d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1998, n. 70.
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante: "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). 1-12. (Omissis).
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14-16. (Omissis).
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18-133. (Omissis).
134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta; previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera b), 12, comma 5, e 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis);
b) nell'art. 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: ''entro il 5 marzo di ciascun annò' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta datà'".
"Art. 12 (Decorrenza). - 1-3. (Omissis).
4. (Abrogato).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato".
"Art. 17 (Oggetto). - 1. (Omissis).
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamemto diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dbis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n 85;
hter) le altre imiposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze".