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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2000)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal:  23-10-1999

Art. 5

1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.