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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 70

(Bilancio e finanziamento)
1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
((
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica
))
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.