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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-6-2005
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Art. 10

(Agenzie fiscali)
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.
((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152, nel modificare l'art. 1 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.