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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  10-12-2000
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Art. 60

Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.
1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisoni e dei provvedimenti di dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.
((1a))
5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 79, comma 4) che "L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002."