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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 38

Delega di riscossione
1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico.
2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.
3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attività di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.
4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.