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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 15

Residui di gestione in caso di decadenza o revoca
1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.
2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.
3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.
4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.