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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 10/06/2021
Testo in vigore dal:  1-7-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri da 6 a 8, l), m) e p);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 337/1998 reca: "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge 28 settembre 1998, n. 337:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) (Omissis);
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.
Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f)-g) (Omissis);
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:
1)-5) (Omissis);
6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo contabili contemplati dalla legge;
9) (Omissis);
i) (Omissis);
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n)-o) (Omissis);
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q)-v) (Omissis);
2)-6) (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocittà ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".