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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 gennaio 1999, n. 85

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2007)
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Testo in vigore dal:  31-7-1999

Art. 5

Requisiti dei terzi affidatari e del personale
1. I servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 2, ove non attribuiti in concessione, sono affidati ad imprese in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, richiamati dall'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché dall'allegato A al presente regolamento, e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa dall'amministrazione concedente.
2. Il personale comunque adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali, personali, giuridici, tecnici e professionali di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), f) e g), nonché di quelli di cui alle successive lettere o) e p) che abbiano contenuto esclusivamente tecnico, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti personali e professionali di cui al comma 2, anche della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A richiesta del vettore o del comandante dell'aeromobile, l'ispezione preventiva nella cabina può essere svolta dal personale di bordo o dal personale dipendente dal vettore, anche se privo della predetta qualità.
4. La qualità di guardia particolare giurata di cui al comma 3 è richiesta sia per il personale dipendente dalla società di gestione aeroportuale, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza munite della licenza di cui all'articolo 134 dello stesso testo unico, ovvero di quello dipendente dal vettore.
5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e il Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza accertano i requisiti tecnicoprofessionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza, la cui preparazione deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e delle apparecchiature adibite ai controlli, secondo le modalità fissate con apposito decreto del Ministro dei trasporti e navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Per le imprese tenute a munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per il personale tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992, è il seguente:
"Art. 13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".
"Art. 14 (Capacità tecniche dei concorrenti).
- 1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici".
- Il testo dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 158/1995 è il seguente:
"Art. 22 (Capacità di concorrere alle gare). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
b) per gli appalti di forniture o di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata possono tener conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, ed in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori ed alle lettere da a) ad f) dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti di forniture o servizi.
3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio stesso".
- Il testo dell'art. 138 del citato R.D. n. 773/1931 è il seguente:
"Art. 138 (Art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto".
- Il testo dell'art. 133 del citato R.D. n. 773/1931 è il seguente:
"Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse".
- Per il testo dell'art. 134 del citato R.D. n. 773/1931 si veda nelle note all'art. 4.