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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  24-9-2016
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Art. 85

(Deposito accentrato)
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da
((83-quater))
a 83-undecies.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo
((82, comma 2))
, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso
((un depositario centrale di titoli))
deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore
((del depositario centrale di titoli))
, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare.
((Il depositario centrale di titoli))
è
((legittimato))
a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo
((79-quinquiesdecies, comma 1))
, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.