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DECRETO LEGISLATIVO 22 settembre 1998, n. 345

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1998
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Testo in vigore dal:  23-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora queste non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa norma, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria.
2. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:
a) servizi ferroviari delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) servizi marittimi delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) servizi aerei delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
3. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:
a) automobilistici;
b) a guida vincolata ed in sede propria, diversi da quelli ferroviari;
c) di navigazione interna.
4. Nel caso in cui i servizi indicati nel comma 3 interessino il territorio di più di una provincia della stessa regione, le relative funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente.
5. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il testo del comma 5, dell'art. 4 della legge n. 59/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 8, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998, è il seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), cosi recita:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1.
Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti".
- Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è citato nelle note alle premesse.