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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1998, n. 330

Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/10/1998
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Testo in vigore dal:  9-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 95/25/CE del Consiglio del 22 giugno 1995 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

a) all'articolo 6, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"I bovini di età inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:
1) si tratti di animali che:
a) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;
b) sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;
c) non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;
2) lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;
3) nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma.
Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente status sanitario fino al momento della macellazione.";
b) l'articolo 10 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 settembre 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanità

Dini, Ministro degli affari esteri

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così recitano:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 1995-1997".
- La direttiva 95/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 243 dell'11 ottobre 1995.
- La direttiva 64/432/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 32 del 24 febbraio 1966.
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, concerne le "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea".
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, concerne il "Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vici e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari". Il comma 5, lettera a), dell'art. 11, del citato decreto legislativo, così recita:
"5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera d):
a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE".
- Il decreto ministeriale 18 febbraio 1993 concerne la "Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità". Il comma 1, dell'art. 5 del citato decreto ministeriale, così recita:
"1. In applicazione degli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, i destinatari delle partite di animali nonché di prodotti di origine animale provenienti da altro Paese membro segnalano, con almeno un giorno feriale di anticipo, l'arrivo delle merci al servizio veterinario delle UU.SS.LL. ed all'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE competenti per territorio".