stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal:  30-12-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Competenze comunali e regionali
1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
((2))
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
((2))
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
-------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1999, n. 496 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni sessanta".