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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  28-8-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417, il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997;
Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;
Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalità di cui allo stesso comma 22;
Visto l'articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "in base a quanto stabilito dall'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1";
b) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.".
c) nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dei commi 24 e 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
"39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'art. 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non confortanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge n. 335/95 è il seguente:
"22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2; terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
- Il testo della lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 335/95, è il seguente:
"3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) -c) (Omissis);
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnicoamministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio".
- L'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.
2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'art. 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 1998".
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1997.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1997.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997.
- Il comma 22 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:
"22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi".
- Il comma 27 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"27. La lettera b) del primo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
'' b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquattottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953.
L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998''".
Nota all'art. 1:
- L'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota alle premesse), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 2 (Modalità di applicazione). - 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.
3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995".