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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  13-11-1999
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Art. 3

Comitati di esperti per la politica della ricerca
1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto
(( dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché ))
da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3.