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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal:  20-6-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 1998;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il
concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:
"177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
- Il testo dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:
"14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal documento di programmazione economicofinanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
e) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agroindustriale;
d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali".
- Il testo del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:
"Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.
Impieghi Agevolazione -- --
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica:
gasolio 30%
aliquota norma benzina 55%
aliquota norma L'agevolazione per la benzina è limitata alle
macchine agricole con potenza del motore non
superiore a 40 CV e non adibite a lavori per
conto terzi; tali limitazioni non si applicano
alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante
crediti o buoni d'imposta, sulla base di
criteri stabiliti, in relazione alla
estensione dei terreni, alla qualità delle
colture ed alla dotazione delle macchine
agricole effettivamente utilizzate, con
decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle risorse
agricole alimentari e forestali, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:
"Art. 8. - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giusta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 2, comma 126, della citata legge n. 662/1996 è il seguente:
"126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995".
- Il testo dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, è il seguente:
"1. Il regime di aiuti può riguardare investimenti:
a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
b) per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;
c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;
d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;
f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:
"Art. 18. - Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. l della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza Stato regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
- Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:
"Art. 29. - Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'art. 18, comma 1, lettere n) e o) in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la conferenza unificata".
- Il testo dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del citato regolamento CE n. 950/97 è il seguente:
"3 (Aiuti nelle aziende ammissibili). - Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, e 11.
Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:
a) alla costruzione di fabbricati aziendali;
b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;
c) alle opere di miglioramento fondiario;
d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'art. 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'art. 7, paragrafi 2 e 3 e all'art. 11.
4 (Aiuti nelle aziende non ammissibili). - Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5. Tali aiuti:
a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:
alla realizzazione di risparmi di energia,
al miglioramento fondiario,
alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché agli investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,
al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigorose delle norme comunitarie e semprechè tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;
b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;
c) in tutti gli altri casi, devono:
essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtù del titolo II,
riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;
d) devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:
al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di foie gras,
agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell'art. 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto,
al settore della produzione lattierocasearia, purché l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ad eccezione dell'art. 92, paragrafo 2, del trattato".
- Il testo dell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994, è il seguente:
"1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori.
1.1. È accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2:
-- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;
-- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;
-- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;
-- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione;
-- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di un'attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio;
-- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;
-- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;
-- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
-- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento;
2. Esclusioni relative a taluni settori specifici.
2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi) , sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);
-- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzinaggio;
-- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20.000 t all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insuffienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzione, salvo nel caso che:
-- venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate,
oppure
-- si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura,
oppure
-- la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;
2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:
-- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
-- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
-- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;
-- investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
-- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
-- investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
-- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
-- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.
2.4. Nel settore delle piante foraggere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole;
2.5. Nel settore delle oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, semprechè non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:
-- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure
-- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure
-- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,
ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;
2.6. Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
-- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse;
2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);
2.8. Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti, tranne quelli concernenti:
-- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
-- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60.000 t di zucchero);
2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti;
2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti miranti a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
-- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;
-- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
-- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
-- investimenti miranti al benessere degli animali;
-- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente;
2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:
-- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, semprechè la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
-- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;
-- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1, ultimo trattino;
-- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore;
2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa;
2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
-- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;
-- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI,
fatte salve le condizioni fissate all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90".