stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 90

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-1998
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/04/1998, n. 94 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti: "allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo è soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994.
- L'art. 1, comma 5, e l'art. 38 della suddetta legge così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. - 4. (Omissis).
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141;
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, riguarda:
"Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
- La direttiva 92/32/CEE è pubblicata in GUCE L 154 del 5 giugno 1992.
- La direttiva 67/548/CEE è pubblicata in GUCE L 196 del 16 agosto 1967.
- La legge 29 maggio 1974, n. 256, riguarda: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".
- La direttiva 93/67/CEE è pubblicata in GUCE L 227 dell'8 settembre 1993.
- La direttiva 93/90/CEE è pubblicata in GUCE L 277 del 10 novembre 1993.
- La direttiva 93/105/CEE è pubblicata in GUCE L 294 del 30 novembre 1993.
- La direttiva 96/56/CEE è pubblicata in GUCE L 236 del 18 settembre 1996.
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta, di seguito, l'art. 1, commi 1 e 2, come modificati del presente decreto:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e c), anche se contenute in preparati allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario:
a) la notifica;
b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;
c) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:
a) specialità medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) alimenti per animali;
f) antiparissatari;
g) sostanze radioattive;
h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto".