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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/03/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  14-3-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunità europea;
Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Acquisito il parere dell'Istituto monetario europeo;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "trattato": il trattato che istituisce la Comunità europea;
b) "SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del trattato;
c) "BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del trattato;
d) "statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n. 3 allegato al trattato;
e) "statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche e integrazioni;
f) "testo unico": il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principii e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, prevede il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul passaggio dalla lira all'Euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità europea.
- Il predetto art. 108 del trattato impone a ciascuno Stato membro di provvedere ad assicurare la compatibilità della propria legislazione nazionale con il trattato medesimo e con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
- L'art. 109F, paragrafo 6, del trattato prevede che l'Istituto monetario europeo (IME), nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio, venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale CEE 31 dicembre 1993) è relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4A del trattato che istituisce la Comunità europea:
"Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato ''statuto del SEBC'') allegati al trattato stesso".
- Il titolo del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, è il seguente: "Approvazione dello statuto della Banca d'Italia".
- Il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca".