stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1998, n. 31

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1998
nascondi
Testo in vigore dal:  17-3-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato "ex centro cani da guerra", in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963.
- Il D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 15 febbraio 1968.
- L'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il D.P.R. n. 1401/1967 v. nelle note alle premesse.