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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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Testo in vigore dal:  9-7-1998

Art. 16

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.
2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.";
b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.";
c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è sostituito dal seguente:
"7. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";
d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";
e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.
È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";
f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";
g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.
NOTE ALL'ARTICOLO 16
- Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 58/1998, sono: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali.
- Si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 2423, comma quinto, del codice civile:
"2423. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. - 5. Il bilancio deve essere redatto in lire".
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69"; si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 29:
"29. Redazione del bilancio consolidato. - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati."
- Si trascrive, per motivi di opportunità, il testo del comma 7 dell'art. 7 e dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 87/1992:
"7. Il bilancio è redatto in lire italiane. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria."
"30. Regole generali (Articoli 24 e 25 della direttiva n. 83/349). - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si applicano anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II e III, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.
2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico."
- Si ritiene opportuno trascrivere il testo del comma 4 dell'art. 9, nonché l'art. 65, del citato decreto legislativo n. 173/1997:
"4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane.
È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria."
"65. Criteri di redazione. - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalità di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."