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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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vigente al 14/05/2024
  • Articoli
  • CONTENIMENTO DEL COSTO
    DEI FATTORI DI PRODUZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ACCRESCIMENTO
    CAPACITÀ CONCORRENZIALl
  • 7
  • 8
  • RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE ECONOMICA
    DELLA FILIERA.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI
    STRUTTURALI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO.
  • 14
  • 15
  • NORMA DI SALVAGUARDIA
  • 16
Testo in vigore dal:  20-6-1998

Art. 9

Imprenditori agricoli
1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.
Nota all'art. 9:
- L'art. 2135 del codice civile è il seguente:
"Art. 2135. - È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".