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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  15-5-1998

Art. 2

Modalità di attuazioue
1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.
In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.