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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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vigente al 09/05/2024
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    industria, artigianato e agricoltura
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    Capo VIII
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    in materia di commercio
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  • 42
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo IX
    Turismo
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo X
    Disposizioni comuni
  • 47
  • 48
  • 49
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  • 50
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    ambiente e infrastrutture
  • 51
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione I - Linee fondamentali
    dell'assetto del territorio nazionale
  • 52
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale
    e bellezze naturali
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
    e conservazione dei registri immobiliari
  • 65
  • 66
  • 67
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione I - Funzioni di carattere generale
    e di protezione della fauna e della flora
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione II - Parchi e riserve naturali
  • 76
  • 77
  • 78
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione III - Inquinamento delle acque
  • 79
  • 80
  • 81
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico
    ed elettromagnetico
  • 82
  • 83
  • 84
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione V - Gestione dei rifiuti
  • 85
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo IV
    Risorse idriche e difesa del suolo
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
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  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo V
    Opere pubbliche
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
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    Viabilità
  • 97
  • 98
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  • 101
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  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo VIII
    Protezione civile
  • 107
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  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo IX
    Disposizioni finali
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  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
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  • 135
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    Capo IV
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    Capo V
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  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo VI
    Spettacolo
  • 156
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo VII
    Sport
  • 157
  • POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
    E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
    Capo I
    Disposizioni in materia di polizia amministrativa
    regionale e locale e regime autorizzatorio
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
Testo in vigore dal:  6-5-1998

Art. 139

Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.