stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo I
    Ambito di applicazione
  • 11
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo II
    Artigianato
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo III
    Industria
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo IV
    Conferimenti ai comuni e sportello unico
    per le attività produttive
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 27 bis
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo V
    Ricerca, produzione, trasporto
    e distribuzione di energia
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo VI
    Miniere e risorse geotermiche
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo VII
    Ordinamento delle camere di commercio
    industria, artigianato e agricoltura
  • 37
  • 38
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo VIII
    Fiere e mercati, e disposizioni
    in materia di commercio
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo IX
    Turismo
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo X
    Disposizioni comuni
  • 47
  • 48
  • 49
  • Sviluppo economico e attività produttive
    Capo XI
    Disposizioni transitorie e finali
  • 50
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo I
    Disposizioni generali in materia di territorio
    ambiente e infrastrutture
  • 51
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione I - Linee fondamentali
    dell'assetto del territorio nazionale
  • 52
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale
    e bellezze naturali
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
    e conservazione dei registri immobiliari
  • 65
  • 66
  • 67
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione I - Funzioni di carattere generale
    e di protezione della fauna e della flora
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione II - Parchi e riserve naturali
  • 76
  • 77
  • 78
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione III - Inquinamento delle acque
  • 79
  • 80
  • 81
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico
    ed elettromagnetico
  • 82
  • 83
  • 84
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione V - Gestione dei rifiuti
  • 85
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo IV
    Risorse idriche e difesa del suolo
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo V
    Opere pubbliche
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo VI
    Viabilità
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo VII
    Trasporti
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo VIII
    Protezione civile
  • 107
  • 108
  • 109
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo IX
    Disposizioni finali
  • 110
  • 111
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo I
    Tutela della salute
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo II
    Servizi sociali
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo III
    Istruzione scolastica
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo IV
    Formazione professionale
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo V
    Beni e attività culturali
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo VI
    Spettacolo
  • 156
  • SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
    Capo VII
    Sport
  • 157
  • POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
    E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
    Capo I
    Disposizioni in materia di polizia amministrativa
    regionale e locale e regime autorizzatorio
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 105

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
.
((23))
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni.
Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

-----------------
AGGIORNAMENTO (23)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 94) che "Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province".