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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/03/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  16-10-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca
1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, sono esercitate dal Governatore della Banca d'Italia fino alla data indicata nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 2 dell'articolo 11; successivamente le attribuzioni stesse sono esercitate ai sensi del capo IV dello statuto del SEBC.
2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere e) e g), 125, 128 e 131 del testo unico.
3. I titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le altre disposizioni che prevedono la stanziabilità di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia.
4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."