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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni relative al trattamento del personale
    dell'Amministrazione degli affari esteri
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  • Disposizioni concernenti il personale dipendente da
    enti pubblici non economici in servizio all'estero.
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  • 25
  • Disposizioni concernenti il trattamento del personale
    in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali.
    ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
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  • Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero
    della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti
    dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
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  • Norme finali
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega al 28 febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, che si sono pronunciate a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente la IV commissione permanente del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del Senato in data 10 febbraio 1998, la III commissione permanente del Senato in data 12 febbraio 1998, la XI commissione permanente della Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con siglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che reca: "Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato" è il seguente:
"138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipen denti percepiranno un'apposita indennità che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun postofunzione previsto negli oganici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finan ziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
- L'art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che reca "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" è il seguente:
"1. Il termine di cui all'art. 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998".
- L'art. 1, comma 142, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:
"142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni".