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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  11-3-2021
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Art. 9

(Revisione legale).
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l'articolo 159, comma 1.
2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune
((di diritto italiano))
.
((
2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.
))