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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  15-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 41

(Operatività transfrontaliera delle Sgr)
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM
((nonché il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia))
;
b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. (55)
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 4 marzo 2014 , n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 13) che "Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operatività negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE".