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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"Art. 1. - La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.".