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DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 321

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-1997
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Testo in vigore dal:  8-10-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Tutela e promozione delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra
1. Nel titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: "delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento" sono sostituite dalle seguenti: "delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".
2. Prima dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:
"Art. 01 (Finalità). - 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento.
2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 592, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1994, n. 38.
- Il comma primo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.
Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, era il seguente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento".
- L'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è il seguente:
"Art. 1 (Uso della lingua ladina). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.
3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle località ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina".
- L'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 1 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 2. - Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etcniche e culturali".