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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997, n. 244

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  13-8-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Assetto generale della contribuzione erariale
agli enti locali
1. Il sistema dei trasferimenti erariali a province, comuni e comunità montane si articola nei seguenti fondi:
a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
b) fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo consolidato;
d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
2. Il fondo ordinario per province e comuni è cosi composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo 1, comma 156, e comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;
c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilità del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.
3. Il fondo ordinario per le comunità montane è così composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, è cosi composto:
a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
c) dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;
d) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;
e) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;
f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;
g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;
h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative.
5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni è così composto:
a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunità montane è determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.
7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo è pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 175 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), reca la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla revisione e al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane.
- Il D.Lgs. n. 504/1992 reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), come modificato dal D.L. n. 444/1995 (Misure urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:
"Art. 3 (Interventi sulla finanza locale). - 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.
2. Ai fini del riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche da provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche pe gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazione per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.
3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni.
Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.
4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale.
Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad ebis) del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 162 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: "162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati".
- Il testo del comma 156 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: "156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi".
- Il testo del comma 164 della citata legge n. 662/1996 è il seguente:
"164. I contiributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d)".
- Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 91 del D.Lgs.
n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 336/1996 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:
"4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5.-9. (Omissis).
10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio".
- Il testo dell'art. 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali). - 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 373/1989 (Istituzione di uffici scolastici regionali) è il seguente: "4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641".
- Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 529/1995 (Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province) è il seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 722 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 è stato differito fino al 31 dicembre 1994 dall'art. 1 della legge n. 436/1993 e al 31 dicembre 1995 dall'art. 5 del D.L. n. 361/1995.
- Il testo del comma 26 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) è il seguente: "26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'art. 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliari".
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità) è il seguente: "5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune.
Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli".
- La legge n. 637/1973 reca: "Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia".
- Il testo del comma 6 dell'art. 88 del citato D.Lgs.
n. 77/1995, come sostituito dall'art. 27 del citato D.Lgs. n. 336/1995 è il seguente: "6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite".