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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1998)
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Testo in vigore dal:  10-7-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contributi
1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):
a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
((di 3,72 punti percentuali))
e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità:
a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
((di 1,36 punti percentuali))
e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
((di 1,5 punti percentuali))
;
c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta
((di 0,86 punti percentuali))
.
3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3 -ter del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.
5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.