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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  1-7-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contributi
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono ridotte nelle misure previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro.
8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattali che risultino inferiori agli stessi. L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è abrogato.
11. La disposizione di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. In materia di prescrizione dell'obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso:
a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;
b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859, finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regime pensionistiti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso li"Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge."
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".


Note all'art. 1:
- L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:
"Art. 12. - Gli art. 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli art. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contribuenti di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di casa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente,
al rendimeno dei lavoratori e all'andamento aziendale;
7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 97, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile
di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore degi figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato pratico per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo pratico al grossista".
- L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la dissoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) è il seguente:
"Visto il comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede con effetto dal 1 gennaio 1996 che l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione;
Visto il secondo periodo del predetto comma che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento;
Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che in attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla citata legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei lavori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 ottobre 1995 eleva l'aliquota di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;
Considerato che l'aliquota vigente al 31 dicembre 1995 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è, per la generalità dei lavoratori, pari al 27,57 per cento e che pertanto occorre procedere all'aumento della stessa in misura pari a 4,43 punti percentuali;
Considerato che per particolari categorie di lavoratori o settori di attività sono previste aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti inferiori a quella generale, cui si applica l'art 37, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che anche per tali categorie e settori
occorre procedere all'aumento di 4,43 punti percentuali;
Considerato che le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee prioritariamente suscettibili di riduzione in favore del trasferimento della quota residua alla aliquota di equilibrio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti concernono: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ed il trattamento economico di maternità;
Tenuto conto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta nella misura necessaria a raggiungere l'aliquota dal 4,43 per cento da trasferire;
Considerato che la contestuale riduzione va operata soltanto in correlazione all'adeguamento della aliquota contributiva di finanziamento dovuta a vore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità di provvedere;
Decreta:
1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratoridipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.
2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.
4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano. 5.
In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:
a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:
da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
da 0,90 percento a 0,33 per cento;
da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
c) contributi per il finanziamento dell'assegno per
il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:
da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
da 4,00 per cento a 0,28 per cento.
2. Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 88/1989 e per il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, si veda in nota al comma 2.
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) è il seguente:
"18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sisterna contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero sucessivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il comma 4 dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) ora abrogato dal presente decreto, così recitava:
"Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione".
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) è il seguente:
"Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
- L'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) ora abrogato dal presente decreto, così recitava:
"Art. 4 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
- 1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non può essere inferiore all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3.
2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, è approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro e delle aziende di costruzioni aereonautiche.
4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e delle aziende di costruzioni aereonautiche.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta".
- L'art. 21 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:
"Art. 21 (Prescrizione dei contributi). - La prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al Fondo per la previdenza del personale di volo".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è il seguente:
"Art. 5. - Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore durante l'assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.
Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale".
- L'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente:
"Art. 7 - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le
altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media
corrispondente ad un minino di 24 ore lavorative.
In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo
contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".
7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alle pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate
almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per i periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più
di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero".
- L'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) così recita:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno
solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, le media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale
mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi sencondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (9/b), per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contributi nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della delle 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".
- L'art. 20 della legge n. 859/1965, così recita:
"Art. 20 (Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti). - Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:
1) cognome e nome;
2) stato di famiglia;
3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;
4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.
Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari sucesivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati".
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:
"17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzanità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:
"23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzinità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici
anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- L'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali), così recita:
"Art. 1 - Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria".
- L'art. 38 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:
"Art. 38 (Liquidazione della posizione assicurativa). - Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.
In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.
Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.
Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.
Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
- L'art. 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:
"Art. 13. - 1. Il primo comma dell'art. 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:
"Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo".
2. Il quarto comma dell'art. 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato".