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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 43

Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonchè dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997
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Testo in vigore dal:  21-3-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 27;
Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993, concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Base imponibile)
1. All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";
b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'eserzio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". L'art. 27 della suddetta legge cosi recita:
"Art. 27 (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee".
Note all'art. 1:
L'art 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche è così formulato
"Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli alti autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose;
e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata".