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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 41

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997
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Testo in vigore dal:  21-3-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e Giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 concerne "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". L'articolo 48, comma 1, lettera c) della suddetta legge così recita: "1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)-b) Omissis;
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli".
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993;
- La direttiva 88/378/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988;
- Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, concerne "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428".
Nota all'art 1:
- Per quanto riguarda il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, vedasi nota alle premesse.