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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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vigente al 02/08/2021
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  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
    E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo I
    Sanzioni in materia di imposte dirette
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL
    VALORE AGGIUNTO
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    Sanzioni in materia di imposta sul valore
    aggiunto
  • 5
  • 6
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  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
    E DI IMPOSTA SUL
    VALORE AGGIUNTO
    Capo III
    Disposizioni comuni alle imposte dirette
    e
    all'imposta sul valore aggiunto
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI COMUNI
  • 16
  • 17
Testo in vigore dal:  1-1-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto. (20)
((21))
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.