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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1997, n. 468

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/2015)
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vigente al 03/12/2014
Testo in vigore dal:  22-4-2000 al: 23-9-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione
1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
;
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di
titolari
di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
.