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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  25-11-2001
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Art. 14

Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi
1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, semprechè detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. (1)
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991. n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.
8. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonché dalla lettera b) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto , in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso presso mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1,anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, è liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1, lettera a) dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 ))
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