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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289

Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-09-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2010)
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Testo in vigore dal:  21-9-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, con la quale si è autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 8 della citata legge 4 aprile 1997, n. 93;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge" la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
b) per "convenzione" la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;
c) per "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW);
d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione;
e) per "tabelle 1, 2 e 3" le tabelle contenute nell'"annesso sui composti chimici" alla convenzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
- Il testo dell'art. 8 della legge 4 aprile 1997, n. 93, è il seguente:
"Art. 8. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla prosente legge".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato.