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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 565

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2000)
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Testo in vigore dal:  15-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzioni del fondo e soggetti interessati
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualità pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolmenti.
- Il comma 33 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:
"33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni" istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione".
- La legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1963, n. 90.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 33 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli estremi di pubblicazione della legge n. 389 del 1963, istituita della "Mutualità pensioni" si veda in nota alle premesse.