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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
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Testo in vigore dal:  7-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dai seguenti:
" 2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.
3. La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 33 suppl. ord.
n. 4.
- Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) è il seguente:
"Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12".