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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1996)
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Testo in vigore dal:  7-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione privista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Autonomia impositiva
1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.
Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali".
2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:
" 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il primo comma dell'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 22 aprile 1972.
Note all'art. 1:
- I commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgv. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) sono i seguenti:
"1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato.
2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività riferite alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima".
- L'art. 72 dello statuto è il seguente:
"Art. 72. - Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo".